Art. 20.
(Modifica dell'articolo 181 del codice di procedura civile).

      1. L'articolo 181 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:

      «Art. 181. - (Mancata comparizione delle parti). - Se nessuna delle parti compare alla prima udienza davanti al giudice istruttore, questi, con ordinanza non impugnabile, dispone la cancellazione della causa dal ruolo.
      Se l'attore non compare alla prima udienza e il convenuto non chiede che si proceda in assenza di lui, il giudice ordina che la causa sia cancellata dal ruolo e dichiara l'estinzione del processo».